La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, successivamente prorogata al 31 dicembre 2025 con legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
L’agevolazione consiste nella detrazione d’imposta del 75% per spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione spetta per spese di importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Rientrano dunque tra gli interventi volti all’abbattimento di barriere architettoniche tutti gli interventi intesi in senso ampio, a titolo esemplificativo:
- sostituzione di porte, pavimenti e infissi esterni;
- adeguamento di servizi igienici
- rampe, ascensori e piattaforme elevatrici;
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti siti in edifici e nelle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).
Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).
In deroga al divieto introdotto con Dl 11/2023, convertivo con legge 38/2023, in alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare:
- per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
Il bonus per la rimozione di barriere architettoniche al 75% è applicabile in ambito condominiale non solo alle parti comuni ma anche ai singoli appartamenti in condominio. In tale direzione si è espressa da ultimo anche la Dre Lombardia dell’agenzia delle Entrate. In particola con la risposta n. 456/2022 si afferma che
la detrazione Irpef e Ires del 75%, interessa in generale gli interventi effettuati su edifici già esistenti, senza ulteriori specificazioni, pertanto su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.
La Dre Lombardia spiega che è possibile effettuare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e che tali interventi hanno limiti di spesa diversi che si potranno cumulare; in sostanza, il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini potranno, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti fruendo di massimali differenziati.
La detrazione del 75% per gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come «strumentali», «immobili merce» o «patrimoniali» (risposta 444/2022), come confermato dall’agenzia delle Entrate per l’ecobonus e il sisma bonus ordinari nella risoluzione 25 giugno 2020, n. 34.
Come già detto, deve trattarsi di interventi rispettosi dei requisiti previsti dal Dm 236/1989, la cui conformità deve essere attestata da un professionista abilitato, o in sede di presentazione di Cila/Scia (se prevista) o con una relazione tecnica rilasciata al contribuente, si rammenta infine che in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, rimane necessaria l’apposizione del visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati.