Con Decreto MEF 24 aprile 2024 è stata approvata la dichiarazione IMU con le relative istruzioni.

In linea generale è necessario presentare la dichiarazione IMU ogniqualvolta che nel corso del periodo di riferimento sia intervenuta una modifica, soggettiva o oggettiva, relativamente alla quale il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta.

La dichiarazione IMU rientra tra gli obblighi di cui all’art. 1130 n. 5) del Codice Civile (eseguire gli adempimenti fiscali), ed in particolare, l’obbligo sorge in capo al condominio (nella persona dell’amministratore in carica) nei seguenti casi:

1) parti comuni dell’edificio, ex art. 1117, n. 2, C.c, accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
2) immobile oggetto di multiproprietà ex D.Lgs. n. 427/98.

Si rammenta che la dichiarazione IMU deve essere presentata dall’amministratore in carica alla scadenza stabilita per l’adempimento, fissata per il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sorge l’obbligo.

Senza entrare nel dettaglio delle singole casistiche, per le quali si rinvia alle istruzioni pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i casi più comuni che possono interessare il condominio sono i seguenti:

  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

La dichiarazione IMU deve essere presentata o trasmessa al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Si possono distinguere le seguenti modalità di presentazione della dichiarazione IMU al Comune competente:
– consegna manuale;
– spedizione postale tramite raccomandata semplice, senza ricevuta di ritorno;
– per via telematica, direttamente dal dichiarante mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline;
– per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

Ai sensi del comma 769, articolo 1, Legge n. 160/2019, i soggetti passivi devono presentare, o in alternativa trasmettere la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non intervengono variazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Rimangono in ogni caso valide le dichiarazioni già presentate con i modelli precedenti in quanto compatibili.

Entro il 1 luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) dovranno dunque essere presentate le dichiarazioni IMU relative all’anno 2023.