Il DL n. 145/2023 (DL Collegato alla Finanziaria 2024) ha introdotto nuove norme volte ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’Amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità.

In particolare è stata introdotta l’assegnazione da parte del Ministero del Turismo di un nuovo Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

  • Alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
  • Agli immobili destinati alle locazioni brevi;
  • Alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

L’obbligo è riferito a qualunque soggetto, sia esso soggetto privato, imprenditore individuale, ente o società, titolare di unità o più unità immobiliari destinate ad una delle finalità sopra descritte.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN)

  • È assegnato in via telematica previa presentazione di una domanda da parte del locatore / soggetto titolare della struttura turistica ricettiva;
  • Deve essere: esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento / struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
  • Deve essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
  • Deve essere indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

A carico dei soggetti in esame trovano applicazione anche gli obblighi previsti dall’art. 109, Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza (TULPS) e dalle normative regionali / provinciali (apposita comunicazione alla Questura).

Inoltre il soggetto che direttamente / tramite un intermediario esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o in forma imprenditoriale è soggetto all’obbligo di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello del Comune (SUAP) del comune ove è svolta l’attività.

Sono stati introdotti infine specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti, prevedendo, in particolare:

Le unità immobiliari destinate ad uso turistico, locazioni brevi o strutture turistico ricettive devono essere dotate di:

  • Dispositivi per la rilevazione del gas funzionanti;
  • Estintori portatili da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, in ragione di 1 ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di 1 estintore per piano.

BANCA DATI NAZIONALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE (BDSR)

La Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) è la banca dati nella quale vengono raccolte tutti i dati inerenti le strutture ricettive sopra richiamate, le cui informazioni vengono condivise con le banche dati regionali / Province Autonome.

La Registrazione alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) permette il rilascio del CIN (Codice Identificativo Nazionale), e può essere ottenuto tramite le seguenti funzionalità disponibili all’interno della BDSR:

  • Presentazione in via telematica dell’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare / struttura, e per i locatori, il rispetto dei predetti obblighi di sicurezza;
  • Integrazione dei dati mancanti relativi alla struttura, in conformità all’Allegato B del citato DM n. 16726/2024;
  • Comunicazione telematica alla competente Regione / Provincia Autonoma delle eventuali incongruenze nei dati presenti.

L’accesso alla piattaforma per l’ottenimento del CIN è possibile al seguente indirizzo:

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L’attività di controllo / verifica e l’applicazione delle sanzioni è demandata alla Polizia locale del Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettive alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione.

L’Agenzia delle Entrate e la GdF effettuano specifiche analisi di rischio per individuare i soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le predette disposizioni “si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN”.

Considerato che il predetto Avviso è stato pubblicato sulla G.U. 3.9.2024, n. 206, le nuove disposizioni sono applicabili dall’2.11.2024.

REGIME SANZIONATORIO:

Il mancato rispetto delle norme previste dal decreto in esame, è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio ed in particolare:

  1. Assenza del Codice Identificativo nazionale (CIN): Sanzione da € 2.000 a € 10.000, in base alle dimensioni della struttura/immobile;
  2. Assenza della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): Sanzione da € 800 a € 8.000, in base alle dimensioni della struttura/immobile
  3. Mancata esposizione / indicazione del CIN: Sanzione da € 500 a € 5.000, in base alle dimensioni della struttura/immobile e immediata rimozione degli annunci irregolarmente pubblicati
  4. Assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti in caso di esercizio dell’attività in forma imprenditoriale: Si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale.
  5. Assenza dei dispositivi per la rilevazione del gas e degli estintori: Sanzione da € 600 a € 6.000,

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