Con d.m. 132/2024 del ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato introdotto il regolamento che disciplina l’introduzione della patente a crediti (o patente a punti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili.
L’articolo 27 Dlgs 81/2008 stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, previsti dall’articolo 89, comma 1 lettera a), Dlgs 81/2008, devono essere in possesso della patente, dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai predetti soggetti di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Definizione di Cantieri temporanei e mobili:

Art.89, comma 1 lettera a), Dlgs 81/2008: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.

Allegato X: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a)

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Sono esonerati dalla patente a punti

  1. I fornitori di materiali;
  2. Coloro che svolgono prestazioni di natura intellettuale (architetti, geometri, ingegneri e professionisti in genere);
  3. Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

Decurtazione dei punti

La patente subisce una decurtazione correlata alle risultanze degli accertamenti e dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti, preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Il verificarsi di un infortunio sul luogo di lavoro, conseguente al riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro, determina una decurtazione di 20 punti per la morte; 15 per l’inabilità permanente, assoluta o parziale, 10 per l’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni.
La presenza sulla patente di crediti inferiori a 15 non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili descritti, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o di subappalto in corso al momento della decurtazione dei crediti.

Sanzioni

In caso di esecuzione di interventi da parte di imprese o lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

Obblighi del committente

Il committente del contratto di appalto di opere edilizie, per l’articolo 89 Dlgs 81/2008, è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata e deve provvedere alla verifica dei documenti indicati all’articolo 91 lettere a) e b) nonché verificare l’iscrizione alla camera di commercio e l’idoneità tecnica dell’appaltatore. Tali adempimenti si applicano anche all’Amministratore che sottoscrive un contratto di appalto in nome e per conto del condominio.

L’articolo 90 Dlgs 81/2008 alla lettera b-bis (introdotta dal Dl 19/2024) prevede che “il committente, all’atto della scelta dell’impresa o del lavoratore autonomo, incaricato dell’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili verifica il possesso della patente, prevista dall’articolo 27, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nel caso di subappalto o del possesso dell’attestato di qualificazione Soa”.

Tale disposizione amplia i doveri del committente delle opere che deve, nelle fasi di progettazione dell’opera, attenersi alle misure generali di tutela previste dall’articolo 15, che prevede il coordinamento e la durata dei lavori che si svolgono contemporaneamente o successivamente, e prendere in considerazione i documenti previsti dall’articolo 91, comma primo, lettere a) e b).

Tali adempimenti costituiscono il contenuto essenziale della valutazione della buona fede del committente nell’affidare le opere da eseguirsi durante il contratto di appalto. L’amministratore di condominio, committente delle opere che ha posto in essere tutti gli adempimenti prescritti, secondo la giurisprudenza di legittimità, non risponde penalmente dell’infortunio del lavoratore.

In conclusione, dal 01 ottobre 2024, a seguito dell’emanazione del Dm 132/2024, l’Amministratore di condominio in qualità di il committente del contratto di appalto è tenuto a verificare, nei confronti dell’appaltatore, non soltanto la sua iscrizione alla Camera di Commercio, ma anche il possesso della patente dotata dei punti prescritti e non sospesa ai sensi dell’articolo 6 del decreto. L’omissione di tale verifica determina per il committente, nel caso di infortunio, una responsabilità penalmente rilevante.

Periodo transitorio

Con circolare n.4/2024, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha poi precisato che, in attesa dell’operatività della procedura di presentazione on-line della domanda, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, con la quale dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

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