Con l’approvazione definitiva della Legge n. 207/2024, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, il Legislatore ha apportato una serie di modifiche alle disposizioni relative alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico, sia nella misura “ordinaria” che con “Superbonus”.
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR e all’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali, originariamente era pari al 36%, su una spesa massima agevolabile di € 48.000;a decorrere dal 26.6.2012 e fino al 31.12.2024 è stata innalzata al 50%, su una spesa massima agevolabile di € 96.000.
Dal 01/01/2025 l’art. 1, commi 54 e 55 della legge di bilancio dispone che, la detrazione è determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000, nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi;
Nel 2026 e 2027 la detrazione si riduce ed è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
La maggiore percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale (50% per il 2025, 36% per il 2026 e 2027) non spetta ai detentori della stessa (conduttori e comodatari) e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.
ATTENZIONE: In sede di approvazione è stata introdotta l’esclusione dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
RISPARMIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Art. 1, commi 54 e 55
Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali è possibile fruire delle detrazioni “ordinarie” (diverse dal Superbonus) va fatto riferimento principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche / integrazioni.
Dal 01/01/2025 l’art. 1, commi 54 e 55 della legge di bilancio dispone che,per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi;
Nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
La maggiore percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale (50% per il 2025, 36% per il 2026 e 2027) non spetta ai detentori della stessa (conduttori e comodatari) e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.
ATTENZIONE: In sede di approvazione è stata introdotta l’esclusione dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
RIDUZIONE RISCHIO SISMICO – Art. 1, commi 54 e 55
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche (“diverse” dal Superbonus) di cui all’art. 16, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), nonché per il c.d. “Sisma bonus acquisti” di cui al comma 1-septies del citato art. 16, è confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la spesa massima agevolabile di € 96.000:
Dal 01/01/2025 l’art. 1, commi 54 e 55 della legge di bilancio dispone che, la detrazione è determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000, nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi;
Nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
La maggiore percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale (50% per il 2025, 36% per il 2026 e 2027) non spetta ai detentori della stessa (conduttori e comodatari) e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.
In merito si rammenta inoltre che l’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5).
Da quanto emerge dalle nuove disposizioni dal 01/01/2025 le detrazioni per interventi diversi da superbonus, la percentuale di detrazione risulta identica, a prescindere dalla tipologia di intervento effettuato.
“BONUS ARREDO” – Art. 1, comma 55
Con riferimento al c.d. “bonus arredo” di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:
- Nella misura del 50%;
- Nel limite massimo di spesa di € 5.000;
Ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.
“SUPERBONUS” – Art. 1, comma 56
Per gli interventi di efficienza / riqualificazione energetica / miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il “Superbonus” di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, escludendo i casi per i quali trovano applicazione le specifiche deroghe in base alla data di inizio lavori / presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA) / approvazione dei lavori condominiali / ecc., la percentuale di detrazione spettante per le spese 2025 non ha subito alcuna variazione o intervento in sede di approvazione della legge di bilancio, ed in particolare:
Soggetto | % detrazione |
Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti);Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica / in comproprietà. | 65% |
Persone fisiche su singole unità immobiliari (diverse dai casi dei punti precedenti). | nessuna |
ONLUS / Odv, APS Ex art. 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020; di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis), diverse dalle precedenti | 110% 65% |
Di cui all’art. 119, comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti. | 65% |
IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa (non rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra). | nessuna |
Interventi in Comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione stato di emergenza. | 110% |
Acquisto case antisismiche (c.d. “Supersismabonus acquisti”). | nessuna |
NOVITA’ INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL SUPERBONUS CON DETRAZIONE DEL 65% PER IL 2025
L’art. 1, comma 56 in esame, confermando le modifiche previste nel disegno di legge, dispone ora che la detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta:
- Presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- Adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
- Presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – 75%
La legge di bilancio non dispone nulla su tale tipologia di intervento che quindi risulta applicabile fino al 31.12.2025.
L’art. 119-ter, DL n. 34/2020, prevede la detrazione del 75% per le spese relative alla generalità degli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti e per lo smaltimento e bonifica dei materiali, fino al 31.12.2025.
In particolare, l’art. 3 del DL n. 212/2023 ha:
- ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici;
- introdotto l’obbligo di: pagamento con bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
- acquisire l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89.
Gli interventi in esame possono rientrare negli interventi “trainati” da interventi per i quali spetta il Superbonus (che tuttavia nel 2025 risulta vantaggioso solo al ricorrere delle deroghe / specifici casi in cui è riconosciuto nella misura del 110%) ovvero in quelli con detrazione per recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis (lett. e).
“BONUS VERDE”
La legge di bilancio non ha disposto alcuna proroga del bonus verde per il 2025, per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili, l’art. 1, commi da 12 a 15, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), la detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, spetta solo per le spese sostenute fino al 31.12.2024.
LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI DAL 2025
Si rammenta che in base al nuovo art. 16-ter, TUIR, introdotto ad opera dell’art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024 (FInanziaria 2025), per i contribuenti con reddito superiore a € 75.000, a decorrere dalle spese sostenute 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.
Di seguito si espone una tabella sintetica:
REDDITO COMPLESSIVO | numero dei figli fiscalmente a carico | importo massimo detraibile |
Oltre 75.000,00 fino a 100.000 | 0 | 7.000 |
Oltre 75.000,00 fino a 100.000 | 1 | 9.800 |
Oltre 75.000,00 fino a 100.000 | 2 | 11.900 |
Oltre 75.000,00 fino a 100.000 | 3 o più / disabile | 14.000 |
Oltre 100.000 | 0 | 4.000 |
Oltre 100.000 | 1 | 5.600 |
Oltre 100.000 | 2 | 6.800 |
Oltre 100.000 | 3 o più / disabile | 8.000 |
Non concorrono all’ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:
- le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis DL 179/2012;
- le spese investite in PMI innovative, detraibili ex art. 4, comma 9 e 9-ter DL 03/2015;
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- i premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. (Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo);
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenutefino al 31.12.2024.
Di conseguenza concorrono al limite massimo sopra descritto:
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti dal 01.01.2025;
- i premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati dal 01.01.2025.
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute dal 01.01.2025.