L’Agenza delle entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello della Certificazione Unica 2025 per anno 2024 con le relative istruzioni. Si ricorda che i sostituti d’imposta devono utilizzare la Certificazione Unica (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. Limitando la nostra analisi alla parte relativa alla compilazione del quadro relativo alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo si possono evidenziare due importanti novità.
La prima novità riguarda i termini di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e di consegna al percettore delle somme. In generale, la Certificazione unica deve essere consegnata al percettore delle somme oggetto di ritenuta, utilizzando il modello “sintetico” entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica). Entro la stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”. Questa scadenza vale per tutte le certificazione che devono confluire nel 730 precompilato (es. redditi da lavoro dipendente).
Da quest’anno, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31 marzo 2025 e non più il 31 ottobre come avvenuto per le Cu 2024. Tale novità è legata alla messa a disposizione da parte dell’Agenzia del modello Unico precompilato anche per i soggetti titolari di partita IVA (individuale).
Per i percettori titolari di redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (società di persone, società di capitali, associazioni diversi), la trasmissione telematica delle certificazioni, possono ancora essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2025.
La seconda novità si riferisce alla certificazione unica che fino all’anno scorso doveva essere rilasciata ai soggetti titolari di partita iva che beneficiavano del cosiddetto regime forfettario. In particolare, da quest’anno cessa l’obbligo di invio della Certificazione Unica per i compensi erogati a contribuenti che adottano il regime forfettario o dell’imprenditoria giovanile. Per tale motivazione è stato eliminato il “codice 24” che fino all’anno precedente era utilizzato per identificare i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.