L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 459/2022 ha analizzato il caso di un condominio nel quale a causa di un danno ingente provocato da un evento atmosferico aveva dovuto sostenere spese per interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. I condòmini chiedevano un chiarimento in merito alla possibilità di beneficiare per intero delle detrazioni fiscali relative agli interventi di manutenzione e di riqualificazione nonostante l’incasso ricevuto da parte della compagnia assicurativa di un indennizzo.
L’Agenzia delle Entrate, esaminando lo specifico quesito ha chiarito che “l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito di un evento che ha comportato un danno all’immobile non dev’essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione per ristrutturazione edilizia. Ciò in quanto l’indennizzo non costituisce un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile. La circostanza che il danno sia stato interamente coperto dall’indennizzo assicurativo non preclude la detraibilità delle spese sostenute. Pertanto, tali spese possono essere considerate interamente a carico dei condòmini, indipendentemente dall’indennizzo ricevuto dall’assicurazione, e l’amministratore è tenuto a effettuare la comunicazione all’agenzia delle Entrate e a rilasciare la certificazione delle spese, in modo da consentire ai condòmini di fruire della detrazione del 36-50%, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir”.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito lo stesso orientamento anche nella Circolare n. 28/E del 2022, nella quale ha espressamente chiarito che “l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente”.
Sulla base di quanto esposto, qualora il contribuente abbia ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di “risarcimento e/o indennizzo” per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione, detta somma non deve essere sottratta alle spese sostenute per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico del contribuente conservando contemporaneamente il diritto ad usufruire della detrazione fiscale per l’intero importo.
Tale principio è stato confermato più recentemente anche nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi Unico/730 relativi all’anno 2024.